Trasformazione del Liceo musicale pareggiato "Niccolo' Piccinni" di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Liceo musicale pareggiato "Niccolo' Piccinni" di Bari e' trasformato in Conservatorio di musica con effetto dal 1 ottobre 1959.
Art. 2
1. E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione del Liceo munsicale pareggiato di Bari, stipulata in data 29 agosto 1959 tra il Ministero della pubblica istruzione, l'Amministrazione provinciale di Bari, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari ed il comune di Bari e modificata agli articoli 9 e 12 con atto stipulato in data 17 aprile 1961 tra il Ministro per la pubblica istruzione e i predetti Enti.
Art. 3
1. Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nelle convenzioni, formano parte integrante della presente legge.
Art. 4
1. Con effetto dal 1 ottobre 1959 i ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica "Niccolo' Piccinni" di Bari, di cui all'articolo 7 della convenzione.
2. Le tabelle A e B annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 248, sono sostituite dalla tabella A, annessa alla presente legge, con le necessarie modifiche apportate ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, e della legge 13 marzo 1958, n. 165.
Art. 5
1. A decorrere dal 1 ottobre 1959 i ruoli organici del personale amministrativo e subalterno delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale di arte drammatica, di cui ai quadri 13/B; 31/B; 51/B; e 71/B, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ed alla tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 248, con la modifica di cui alla legge 11 ottobre 1959, n. 928, sono aumentati dei corrispondenti posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica "Niccolo' Piccinni" di Bari, prevista dalla convenzione stessa.
2. I quadri e la tabella summenzionati sono sostituiti dalla tabella B annessa alla presente legge.
Art. 6
1. Al personale amministrativo e subalterno del Liceo musicale pareggiato "Niccolo' Piccinni" di Bari, viene riconosciuto, con decorrenza 1 ottobre 1959, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel Liceo musicale stesso. Nei riguardi di detto personale opera la ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.
Art. 7
1. All'onere di lire 189.750.000, derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 ottobre 1959-30 giugno 1962 si provvede, per lire 155.571.428 con i contributi dell'Amministrazione provinciale, del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, da versarsi ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2, e per lire 34.178.572 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO