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Modifiche all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, sulla esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, che autorizza la spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia e' cosi' modificato:
"In aggiunta alle opere che le Amministrazioni statali interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione, e' autorizzata la spesa di 45 miliardi per provvedere, a cura delle Amministrazioni stesse, all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi appresso indicati:
a) costruzione di un nuovo molo nel porto di Trieste: lire 10 miliardi e 500 milioni;
b) potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Udine-Tarvisio ed ampliamento della stazione ferroviaria Trieste Campo Marzio: lire 10 miliardi;
c) costruzione di una nuova linea di circonvallazione collegante la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste Centrale e Trieste Aquilinia, nonche' costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio: lire 10 miliardi;
d) sistemazione della Strada statale n. 13 (Pontebbana): lire 6 miliardi;
e) contributo, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, nella spesa di costruzione dell'autostrada Trieste-Monfalcone-Mestre, con diramazione Palmanova-Udine: lire 8 miliardi e 500 milioni.
Agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41, il tratto della Strada statale n. 202 "Triestina", che sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sara' considerato, anche ai fini dell'esercizio, parte integrante dell'autostrada di cui alla lettera e)" .

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1961
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO