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Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 288, e' aumentato da lire 60.000.000 a lire 120.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1964-65.

Art. 2

1. All'onere di lire 60.000.000 si provvedera', per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO