Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I numeri 47, 48, 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210, 211 e 229 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
1. L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati stessi".
Art. 3
1. L'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo".
Art. 4
1. Alle note relative al n. 86 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' aggiunto il seguente comma:
"ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validita' della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sottonumeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes)".
Art. 5
1. La disposizione di cui al secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, e' abrogata.
2. Parimenti e' soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato A al succitato testo unico.
3. Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 e' sostituito dal seguente:
"Devono munirsi di licenza e corrispondere la tassa di cui contro ridotta alla meta' i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, primo comma, del Regolamento di pubblica sicurezza)".
Art. 6
1. La lettera c) del n. 138 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' abrogata.
Art. 7
1. Al n. 195 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' aggiunto il seguente sottonumero:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 8
1. Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresi' dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 83 (lettera e e dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera e ed f e n. 105".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO