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Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.

Art. 2

1. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 17, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione viene determinata in via definitiva per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1966, nell'importo di lire 45 miliardi.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per lire 15 miliardi a carico del fondo inscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spetta del Ministro del tesoro per l'esercizio 1960-61 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per lire 15 miliardi a carico del capitolo n. 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15 miliardi a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.

2. Alla differenza per due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvedera' con una aliquota del maggior gettito derivatene dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

3. Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1962
SEGNI
FANFANI- LA MALFA - TREMELLONI Vista, il Guardasigilli: BOSCO