Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - GUI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO