Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 31 luglio 1957, n. 674, viene ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO