diritto.io

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.

Art. 2

1. All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO