Costruzione in Napoli di impianti sportivi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo dei 1963 e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione in Napoli, a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Palazzo dello sport, per l'ammodernamento del campo del Vomero e per la esecuzione di altri lavori negli impianti sportivi locali.
2. La ripartizione della spesa per la realizzazione delle singole opere previste e' disposta con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
3. I progetti delle opere di cui al presente articolo sono approvati ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 2
1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo stipulera' una convenzione con il comune di Napoli con la quale il Palazzo dello sport, da costruirsi su terreno di proprieta' comunale, sara' trasferito in proprieta' al Comune stesso.
2. Il comune di Napoli e' tenuto ad assicurare la destinazione permanente dell'impianto alle sue specifiche finalita' ed a curarne la gestione e la manutenzione.
Art. 3
1. L'esecuzione delle opere di ammodernamento del campo del Vomero, di proprieta' della Gioventu' italiana, e' subordinata ad apposita, convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e dello spettacolo, la Gioventu' italiana e il comune di Napoli.
Art. 4
1. Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Art. 5
1. I lavori previsti dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 6
1. La spesa, prevista nel precedente articolo 1 sara' stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1962-63 e lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64.
2. Alla spesa di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo, per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TREMELLONI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO