Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nei territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella, legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.
Art. 2
1. Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidita' non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuera' a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita.
Art. 3
1. Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalita' previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.
2. Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.
Art. 4
1. Il periodo massimo di indennizzabilita' e' fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.1
Art. 5
1. Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilita' del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.
2. Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro, stabilira' le modalita' di rimborso.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO