Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita' di trattamento.
Art. 2
1. La presente legge si applica anche alle liberalita' anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state gia' pagate le imposte relative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO