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Modificazioni agli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

2. Art. 9. - Il numero 7) e' soppresso.

3. I numeri 21) e 22) sono sostituiti dal seguenti:
"n. 21) tre rappresentanti dei lavoratori dei porti, nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale;
n. 22) due rappresentanti dei lavoratori del mare nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale".

4. Art. 11. - Il numero 7) e' sostituito dal seguente:
"un rappresentante dei lavoratori portuali e' un rappresentante dei lavoratori del mare scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 21) e 22) dell'articolo 9 nonche' un rappresentante dell'armamento scelto dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai nn. 19) e 20) dell'articolo 9".

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana,. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - SULLO - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO