Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 6 Cause di ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili:
a) i deputati e i senatori;
b) il capo e il vice capo della polizia;
c) i capi di gabinetto dei Ministri;
d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
e) I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane).
2. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
3. Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni.
Art. 7 Altre cause di ineleggibilita'
1. Sono altresi' ineleggibili:
a) coloro che hanno il maneggio del denaro della legione e non ne hanno reso ancora il conto;
b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;
c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera, dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo Stato, i motivi di ineleggibilita' indicati nell'articolo 10 predetto;
d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;
e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.
Art. 8 Cause di incompatibilita'
1. La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga.
2. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212