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Modifiche alle indennita' di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' spettante ai titolari degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonche' ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1951, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, e' stabilita nella seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;

2. lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria;

3. lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 2

1. Negli Uffici in cui il servizio di cassa e' disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il cassiere titolare e' coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennita' di cassa e' attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di 1ª categoria, di lire 18.000 per quelli di 2ª categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 3

1. Negli Uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia e' affidato ad impiegati della carriera esecutiva, e' assegnata ai detti impiegati, con decreto dei Ministro per le finanze, una indennita' annua di:

  1. 1) lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria;

  2. 2) lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria;

  3. 3) lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.

Art. 4

1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 5

1. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO