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Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.

2. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.234

3. Tale esclusione si applica altresi' a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, ancorche' lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.

4. Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

5. Il trattamento minimo di pensione per l'invalidita' e per la vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

6. Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.

7. Il titolare di pensione e' tenuto a denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.

8. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo le parole: "secondo il seguente prospetto" e' cosi' modificato:
ETA'
Anno Uomini Donne Contributi
1960 ........... 65 65 12
1961 ........... 65 65 24
1962 ........... 65 65 36
1963 ........... 65 60 48
1964 ........... 65 60 60
1965 ........... 65 60 72
1966 ........... 65 60 84
1967 ........... 65 60 93
1968 ........... 65 60 108
1969 ........... 65 60 120
1970 ........... 65 60 132
1971 ........... 65 60 144
1972 ........... 65 60 156
1973 ........... 65 60 168

Art. 3

1. Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione".

2. Dopo tale comma e' inserito il seguente:
"Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".

Art. 4

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e' sostituito dai seguenti:
"I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
E' dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidita' all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di riversibilita' ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia gia' raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.
Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidita' nell'assicurazione generale obbligatoria puo' essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta', se uomo, o il 60°, se donna;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento".

Art. 5

1. I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463, per il periodo posteriore al 1 luglio 1920, o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO