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Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali (A.A.I.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali (A.A.I.) e' trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

Art. 2

1. I ruoli organici del personale dell'A.A.I. sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3

1. Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della, presente legge, presti comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

2. Il trasferimento e' disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

3. Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica, nonche' l'anzianita' di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

Art. 4

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile 1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, e' collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione medesima provenienti dai ruoli transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834.

2. Il periodo di servizio indicato nel precedente comma e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

3. Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso e' disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianita' di servizio.

4. Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

5. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio, o, qualora l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Art. 5

1. Effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 3, il personale gia' inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I., ad eccezione di coloro che si avvalgono della facolta' di cui al primo comma dell'articolo 9 e quello che nei ruoli stessi sara' inquadrato in applicazione dell'articolo 4, sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

2. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente articolo 3 e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti.

3. Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle vacanze successive.

Art. 6

1. I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 3, si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista, sono ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

2. A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianita' richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.

Art. 7

1. Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima.

2. I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 8

1. Le spese relative al personale di cui alla presente legge, escluso quello di cui all'articolo 9, sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e' istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. versera' i previsti rimborsi.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianita' gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.

2. Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas e' collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.

3. La spesa per il personale di cui sopra e' a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Art. 10

1. Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto puo' ottenere, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purche' eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.