Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.
Art. 2
1. Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XII dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO