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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e dell'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.

Art. 2

1. Piena ed intera escuzione, e' data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCOLI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - RUMOR - MATTARELLA - CORBELLINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO