Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo. (International Development Association - I.D.A.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato lo Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (in International Development Association - I.D.A.).
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XI dello Statuto stesso.
Art. 3
1. In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita 1, in dollari U.S.A. 18.160.000 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo coefficiente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A.
2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 11 luglio dell'anno successivo a quelle della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sara' stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, a decorrere, dall'esercizio 1962-63.
3. Ai certificati ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1932, n. 2356.
4. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e, godono delle garanzie privilegi e benefici ad essi concessi'.
5. Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.
Art. 4
1. All'onere derivante per l'esercizio 1962-63, dall'ammortamento dei certificati di cui al precedente articolo 8, si fara' fronte mediante riduzione per corrispondente importo dei fondi speciali iscritti sullo stati di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per' il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - CORBELLINI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO