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Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' aggiunto il seguente articolo 17-bis.
"Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:
Ragionerie regionali dello Stato;
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".

Art. 6

1. L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.

Art. 7

1. I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, e' effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 8

1. Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:

2. Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;

3. Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.

4. Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 9

1. Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, e' richiesta, ai fini della validita' del requisito di cui all'articolo 159 - secondo comma - del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato.

2. Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato la anzianita' di servizio prevista dall'articolo 275 lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' ridotta da otto a cinque anni.

Art. 10

1. Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri IV e VIII annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti nei rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

2. Alla carriera di concetto di cui al precedente comma si accede per concorso pubblico per esami.

3. L'esame consistera' di due prove scritte di cui una su nozioni di contabilita' generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi della Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato nonche' di una prova, orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

Art. 11

1. Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della, Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragioneria provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di operatori tecnici aggiunti e di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

2. Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti e' riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1157, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.