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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 1961, n. 1114, e' elevata da lire 17.715.000.000 a lire 19.570.000.000.

Art. 4

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

Art. 5

1. Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 6

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.934.470.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1961-1962 dell'Amministrazione stessa.

2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

3. L'ammortamento delle anticipazioni aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1961. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 7

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 8

1. Negli elenchi n. 1 e n. 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti, rispettivamente, i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 40 ed all'articolo 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze:

2. Capitolo n. 300-bis. - Spesa a carico del Fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, ecc.
Capitolo n. 300-ter. - Spesa a carico del Fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali, ecc.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO