Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dal seguente:
Nei dieci anni dalla costituzione delle societa' di cui all'articolo 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dal seguente:
"Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in societa' ai sensi dell'articolo 6, nonche' per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verra' corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-01 al 1969-70".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dai seguenti:
"Tale somma sara' utilizzata ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potra' essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.
Per quanto riguarda le societa' di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.
Nelle societa' miste, qualora, gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649, e' sostituito dal seguente:
"E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nel bilanci delle societa' di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'articolo 8".
Art. 5
1. La destinazione ed il riparto dei contributi previsti dalla presente legge avranno effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BO - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO