diritto.io

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale

Testo vigente

Titolo primo. Carattere e finalita' dell'Ente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, gia' riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

1. Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 3

1. L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

2. Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Titolo secondo. Organi dell'Ente

Art. 4

1. Sono organi dell'Ente:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio nazionale;

  3. 3) il Comitato direttivo;

  4. 4) il Comitato esecutivo;

  5. 5) il Collegio dei sindaci.

Art. 5

1. Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

2. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

4. In caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Art. 6

1. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

2. Spetta al Consiglio nazionale

  1. 1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

  2. 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente:

  3. 3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

  4. 4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

  5. 5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci

  6. 6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo del Comitato esecutivo;

  7. 7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 7

1. Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessita' o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

2. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti. In seconda convocazione da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 8

1. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Art. 9

1. La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'articolo 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

2. Il seggio per le elezioni e' presieduto dal presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed e' formato dalle due votanti piu' anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante piu' giovane presente all'apertura del seggio.

3. Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

4. Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle scheda consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente articolo 8.

5. Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

6. Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

7. Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parita' di voti, precede la eletta con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo, o in caso di parita' anche di questa, la piu' anziana di eta'.

8. L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, e' trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9. Le schede valide nono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

10. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

11. Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

Art. 10

1. Il Comitato direttivo e' composto:

  1. 1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

  2. 2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

  3. 3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale;

  4. 4) dal rappresentante del Ministero della sanita'.

2. E' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

3. I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nella ultima riunione del Comitato.

4. I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alle scadenza del triennio stesso.

5. Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della (Repubblica italiana, il componente piu' anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

6. Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.

Art. 11

1. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

2. Le riunioni dei Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.