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Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalita' e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sassari, addi' 22 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MACRELLI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO