Indennita' ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radiumterapia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti alla Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, viene corrisposta una indennita' oraria di lire 700.
2. L'onere relativo fara' carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO