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Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO