Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, e successive modificazioni, e' autorizzato a provvedere alla estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184.
Art. 2
1. I buoni del Tesoro ordinari rilasciati per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, saranno ritirati dal Fondo medesimo e consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento, con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.
2. Negli stessi decreti sara' precisata la ripartizione in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1962-63, dello ammontare della partita da estinguere ai sensi del precedente articolo 1.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO