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Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, e' aggiunta la seguente lettera:
"c) sui valori eccedenti i 2 milioni verra' applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entita' degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinera' il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fissera' con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli gia' liquidati".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge e' soppresso.

Art. 2

1. Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerate valide le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO