Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 125.000.000 quale contributo dell'Italia al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).
Art. 2
1. All'onere di lire 125.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello esercizio finanziario 1960-61, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO