Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonche' dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1 milione per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, si fara' fronte, per l'esercizio 1960-1961, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione stessa e, per l'esercizio finanziario 1961-62, con riduzione del fondo Iscritto nella spesa ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO