Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Art. 2
1. L'Associazione e' rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo e' composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.
2. Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanita', della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
Art. 3
1. Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa e' istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile e' nominata dal Presidente generale dell'Associazione.
2. Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato e' istituita una Sezione femminile.
3. L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.
Art. 4
1. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.
Art. 5
1. Il presidente generale dell'Associazione e' equiparato come rango al grado di generale di Corpo d'armata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO