Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneita', fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
2. La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO