diritto.io

Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo, a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso, con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere e' a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 2

1. Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquidera' gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui e' stata deliberata l'operazione.

2. Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sara' estinto dai Tesoro dello Stato in trentacinque annualita', decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO