Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
2. Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.
Art. 2
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sullo orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovra' essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Art. 3
1. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.
2. In caso di mancato accordo le modalita' di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO