Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I sanitari e le ostetriche ospedalieri gia' in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di eta' o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attivita' presso gli stessi ospedali, nonche' i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito di limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.
Art. 2
1. I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di eta', in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.
2. Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.
Art. 3
1. In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - TREMELLONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO