diritto.io

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 41 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

Art. 3

1. Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' al trasferimento in diretta proprieta' delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

Art. 4

1. Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza, per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO