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Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalita' previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unita'.

Art. 2

1. Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verra' eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 3

1. Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potra' anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare societa', enti o privati di nazionalita' italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

Art. 4

1. Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidenti della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.

Art. 5

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

Art. 6

1. All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - SULLO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO