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Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze

Testo vigente

Capo I. Denominazione - compiti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 2

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.2

Art. 3

1. L'Istituto ha, per compito lo svolgimento di attivita' di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.2

Art. 4

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Capo II. Organi e loro attribuzioni

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 9

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432

Art. 11

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 2432