Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.
Art. 2
1. Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;c) l'epilessia con crisi accertata.
2. Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Art. 3
1. Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
2. L'articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' abrogato.
Art. 4
1. In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione dei personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti ; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114;
2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.
2. Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71.
Art. 5
1. In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorita' marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.
2. Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.
Art. 6
1. Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi gia' sede di malattie per le quali il soggetto e' stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi puo' venire escluso chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risulti che il soggetto, non e' affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri.
2. Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessita' o meno che esso sia completato da una radiografia.
3. Quando si tratta di marittimi gia' prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopico.
4. L'esame psichico e' effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra.
5. Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorita' sanitarie competenti.
Art. 7
1. La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.
Art. 8
1. Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ยช grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.
Art. 9
1. L'articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' integrato dal seguente comma:
"Puo' ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneita' permanente solo quando si tratti di infermita' o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - BERTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO