Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
2. Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PRETI - BOSCO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO