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Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963

Testo vigente

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative fra i capitoli numeri 6, 7, 50 e 52 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-1963, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775, concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1962-1963, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

Art. 4

1. Il contributo annuo dello stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1962-63, e' stabilito in lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO