Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963
Testo vigente
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative fra i capitoli numeri 6, 7, 50 e 52 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-1963, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775, concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.
Art. 3
1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1962-1963, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Art. 4
1. Il contributo annuo dello stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1962-63, e' stabilito in lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO