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Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Le entrate e le spese degli Archivi notarili per le esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, sono stabilite in conformita' degli stati di precisione annessi alla presente legge, (Appendice n. 1).

Art. 3

1. La composizione della razione viveri in natura, per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazione di vitto, e i generi di conforto per personale del Corpo, degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1962-63,in tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA