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Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti assegnazioni:

  1. 1) lire 1.100.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;

  2. 2) lire 2.000.000.000, per la concessione di contributi straordinari alle Universita', agli Istituti di istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, alle Scuole di ostetricia e agli altri Istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 20.000.000, quale concorso straordinario per lo ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;

  3. 3) lire 80.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1949, n. 1543, a uffici e locali delle sopraintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

  4. 4) lire 2.400.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere di arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale;

  5. 5) lire 83.000.000, di cui ai capitoli dal 289 al 292 quale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27; lire 4.045.600.000, di cui ai capitoli dal n. 293 al 304, quali spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO