Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, allegato al presente stato di previsione, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO