Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e Castel Giubileo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, 27 novembre 1922, n. 887, e 20 febbraio 1956, n. 71, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere e degli affluenti di sponda destra e sinistra nei tratti rigurgitati durante le massime piene, nel tronco compreso tra ponte Milvio e Castel Giubileo.
Art. 2
1. Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
2. Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' dove manchino argini continui, la continuita' delle difese.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO