Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962.
Art. 2
1. All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1962-63.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO