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Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonche' dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.

2. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

Art. 2

1. I contributi elargiti dallo Stato e da altri Enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi.

2. In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvedera' ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle societa' non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al precedente comma.

3. Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme gia' pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3

1. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, e' a carico dello Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO