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Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.

2. Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

Art. 2 Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti

1. Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Art. 3 Beneficiari della legge

1. Puo' beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprieta'.

Art. 4 Procedimento e gravami

1. Nei casi previsti dagli articoli precedenti puo' essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprieta' a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui e' situato il fondo.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

3. L'istanza e' resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', e all'albo della pretura, ed e' pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui ai terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

4. Contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

5. Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

6. Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicita previste dal secondo comma. Contro tale decreto puo' essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

7. Contro il decreto di rigetto il ricorrente puo' proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

8. Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprieta', costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.

9. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

10. Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purche' l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprieta' od altro diritto reale.

Art. 5 Esonero da imposte

1. Gli atti e tutte le altre formalita' di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

2. Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.

Art. 6 Termine di efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore.23

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO