Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' all'attuazione di modesti opere d'interesse turistico generale.
Art. 2
1. I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri statuti, e ad integrazione del fondo esistente presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.
2. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 500.000 se destinati al miglioramento o costruzione di case di abitazione, di lire 1.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 2.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.
3. Il tasso da porre a carico dei mutuatari non puo' essere superiore al 3,50 per cento.
4. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche, Amministrazioni o di altri Enti pubblici.
Art. 3
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per la applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
2. L'I.S.E.A. e' tenuto a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.
Art. 4
1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO