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Nuova misura della indennita' corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, gia' di proprieta' del Comune

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dal 1 luglio 1962, l'indennita' perpetua dovuta dallo Stato al comune di Volterra per l'uso dei pozzi salsi e' elevata a lire 35 milioni annui.

Art. 2

1. Il provento di cui alla presente legge puo' essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presto la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1962-63 e successivi, si provvede con un'aliquota del maggiore gettito proveniente dalla attuazione del provvedimento concernente la modificazione degli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente e della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sera' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserva il a di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1962